Descrizione
Descrizione
La legge provinciale in tema di ricettività turistica prevede l'obbligo per chi offre in locazione turistica case o appartamenti di cui ha la disponibilità a qualsiasi titolo di presentare al comune competente per territorio un'apposita comunicazione e provvedere ai relativi aggiornamenti.
I dati raccolti alimentano una base dati sistematica e completa, dedicata agli alloggi per uso turistico e gestita dal Sistema Informativo del Turismo (DTU-Alloggi).
La comunicazione deve essere presentata online, collegandosi al portale http://www.alloggituristici.provincia.tn.it e autenticandosi nei modi previsti (CPS, CNS, SPID).
Vincoli
L'omessa o incompleta presentazione della comunicazione o degli aggiornamenti entro i termini stabiliti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per ciascuna casa o appartamento.
Si ricorda che chi offre in locazione turistica un alloggio, dopo aver effettuato la comunicazione, è tenuto a:
- Acquisire, indicare ed esporre il CIN (vedi tutte le informazioni);
Solo in caso di locazioni brevi/turistiche esercitate in forma imprenditoriale presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è svolta l'attività.
L’articolo 13-ter, comma 8, del D.L. n. 145/2023 ha introdotto tale obbligo in capo a chiunque, direttamente o tramite intermediario, eserciti, in forma imprenditoriale, l’attività di locazione per finalità turistiche o locazione breve di durata inferiore a 30 giorni (ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 50/2017 conv. con modificazioni in legge n. 96/2017).L’obbligo di presentazione della SCIA sussiste anche qualora operi la presunzione di imprenditorialità dell’attività per chi offra in locazione breve più di due appartamenti per ciascun periodo d'imposta conformemente a quanto sancito dall’art. 1, comma 595, della legge n. 178/2020, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»
L’esercizio della locazione breve/turistica in forma imprenditoriale è comunque subordinato alla comunicazione di cui all'art. 37 bis della l.p. n. 7/2002, con conseguente registrazione dell’alloggio nella Banca dati provinciale DTU-alloggi. Per la corretta creazione dell'anagrafica dell'impresa o della società il locatore deve rivolgersi direttamente al Comune territorialmente competente. A tal fine potrà utilizzare il modello cartaceo scaricabile dalla sezione modulistica.
Il giorno successivo a tale registrazione il locatore deve collegarsi alla Banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) per l’ottenimento del CIN e quindi presentare la SCIA al SUAP territorialmente competente.
- Contattare la Questura di Trento (0461/899700 - 0461/899701 - upgsp.tn@poliziadistato.it) che provvederà all'emissione delle credenziali per l'attivazione dell'invio telematico delle generalità dei propri ospiti al portale Weballoggiati della Pubblica Sicurezza (D.M. 7 gennaio 2013). Si ricorda che il mancato invio dei dati comporta una violazione penale, ai sensi degli artt. 17 e 109 T.U.L.P.S.; (vedi informazioni e istruzioni);
- Comunicare le informazioni di arrivi e partenze degli ospiti ai fini della dichiarazione ISTAT collegandosi al portale www.alloggituristici.provincia.tn.it e selezionando dal MENU SERVIZI - dichiarazione ISTAT (info e istruzioni) oppure contattare la locale Azienda per il Turismo dove è censito l'alloggio (vedi elenco referenti ISTAT);
- Riscuotere l’imposta di soggiorno. L'importo che il locatore dovrà applicare al turista è di Euro 1,00 a persona per pernottamento per un massimo di 10 giorni consecutivi presso il medesimo alloggio. Per maggiori informazioni consultare il sito di Trentino Riscossioni spa alla sezione dedicata e la relativa Guida all'imposta di soggiorno provinciale;
A chi è rivolto
A coloro che hanno la disponibilità a qualsiasi titolo di appartamenti o case e intendono locare a turisti.
Come fare
La comunicazione deve essere presentata online, collegandosi al portale http://www.alloggituristici.provincia.tn.it e autenticandosi nei modi previsti (SPID/CIE/CPS/CNS/EIDAS) Per comunicare la cessazione dell'attività di locazione turistica, cliccare sul tasto 'disattiva' nei dettagli dell'anagrafica dell'alloggio.
I cittadini che non possono inoltrare la comunicazione online possono compilare il modello cartaceo e consegnarlo al comune di competenza oppure presentare la comunicazione attraverso la propria organizzazione turistica locale (Aziende per il turismo - APT).
In caso di locazione breve/turistica svolta in forma imprenditoriale, per la corretta creazione dell'anagrafica dell'impresa o della società il locatore deve rivolgersi direttamente al Comune territorialmente competente. A tal fine potrà utilizzare il modello cartaceo scaricabile dalla sezione modulistica.
Casi particolari
La comunicazione NON riguarda gli alloggi classificati in altre tipologie ricettive, quali ad esempio le "case e appartamenti per vacanze" di cui all'articolo 34 della legge, né le cosiddette "seconde case" cioè le case in disponibilità del proprietario e non collocate sul mercato della locazione turistica.
Cosa serve
Documentazione da presentare
Nella comunicazione vengono richiesti i dati catastali dell'alloggio (Comune Catastale, particella edificiale, subalterno e codice fiscale del proprietario) ed è obbligatorio indicare un indirizzo di posta elettronica.
Modulistica
Tempi e scadenze
La comunicazione deve essere presentata prima di offrire in locazione turistica l'alloggio ed è aggiornata in caso di variazione del numero di posti letto precedentemente comunicato e in caso di cessazione dell'attività di locazione turistica.
Link a siti esterni
Novità fiscali per le locazioni brevi e presunzioni d'impresa
Con legge 30 dicembre 2025, n. 199 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", lo Stato, all'art. 1, comma 17, ha disposto quanto segue: "17. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole: «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti»”.
Alla luce della novella normativa apportata, l'art. 1, comma 595 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 dispone pertanto che:
"595. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d'imposta relativo ((all'anno 2026)), è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di ((due appartamenti)) per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione".
Si propone, di seguito il contenuto parziale del menzionato art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), ponendo in evidenza i commi 2 e 3, oltre che la definizione di locazione breve così come viene disciplinata al comma 1:
"Art. 4
(Regime fiscale delle locazioni brevi)
1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.
L'aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1. [...]”
Pertanto ciascun locatore, che potrebbe rientrare nella casistica sopra evidenziata a seguito della novella normativa introdotta, deve necessariamente valutare singolarmente la propria posizione rispetto al caso concreto ed alla tipologia dei contratti di locazione che lo stesso stipula con gli ospiti. Ciò dovrà essere svolto avvalendosi di professionisti esperti della materia (commercialisti, CAF o direttamente rivolgendosi presso l’Agenzia delle Entrate) in quanto non rientra nelle competenze dell’Ente pubblico fornire interpretazioni della disciplina civilistica e fiscale dei contratti di locazione.
Ciò premesso, nel caso in cui il locatore da “non imprenditoriale” diventi locatore “imprenditoriale”, adempiuto agli obblighi correlati, è tenuto ad aggiornare i propri dati nella Banca dati provinciale DTU-Alloggi (https://www.alloggituristici.provincia.tn.it/) e conseguentemente in Banca Dati Nazionale Strutture Ricettive BDSR (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/).
Gli adempimenti a carico del locatore sono i seguenti:
1. comunicare la cessazione dell’attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale (“disattivare” gli alloggi in Banca dati provinciale DTU-Alloggi);
2. comunicare l’avvio dell’attività di locazione turistica in forma imprenditoriale al Comune territorialmente competente, mediante la presentazione dell’apposita modulistica aggiornata scaricabile al seguente link
https://www.provincia.tn.it/Amministrazione/Documenti/Comunicazione-alloggio-turistico;
3. ricevuta conferma (a seguito della comunicazione effettuata) dell’avvenuta registrazione degli alloggi nella banca dati DTU-Alloggi, mediante e-mail automatica inviata dal sistema informativo, decorsi almeno 60 minuti, il locatore deve accedere alla BDSR e, per ciascun alloggio turistico, ottenere il relativo CIN identificativo della locazione imprenditoriale (contenente il codice categoria classificazione nazionale B4);
4. presentare al SUAP del Comune territorialmente competente la SCIA di locazione imprenditoriale per ciascun alloggio;
5. esporre i nuovi CIN ottenuti (contenenti il codice categoria nazionale B4), in sostituzione dei precedenti, all'esterno dello o degli stabili in cui sono collocati gli appartamenti, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, ed indicarli in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.