Descrizione
Cos'è
La legge provinciale in tema di ricettività turistica prevede l'obbligo per chi offre in locazione turistica case o appartamenti di cui ha la disponibilità a qualsiasi titolo di presentare al comune competente per territorio un'apposita comunicazione e provvedere ai relativi aggiornamenti.
I dati raccolti alimentano una base dati sistematica e completa, dedicata agli alloggi per uso turistico e gestita dal Sistema Informativo del Turismo (DTU-Alloggi).
A chi si rivolge
A coloro che hanno la disponibilità a qualsiasi titolo di appartamenti o case e intendono locare a turisti.
Accedere al servizio
La comunicazione deve essere presentata online, collegandosi al portale http://www.alloggituristici.provincia.tn.it e autenticandosi nei modi previsti (CPS, CNS, SPID).
I cittadini che non possono inoltrare la comunicazione online possono compilare il modello cartaceo e consegnarlo al comune di competenza oppure presentare la comunicazione attraverso la propria organizzazione turistica locale (Aziende per il turismo - APT).
Cosa serve
Documentazione da presentare
Nella comunicazione vengono richiesti i dati catastali dell'alloggio (Comune Catastale, particella edificiale, subalterno e codice fiscale del proprietario) ed è obbligatorio indicare un indirizzo di posta elettronica.
Costi e vincoli
GRATUITO
L'omessa o incompleta presentazione della comunicazione o degli aggiornamenti entro i termini stabiliti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per ciascuna casa o appartamento.
La comunicazione deve essere presentata prima di offrire in locazione turistica l'alloggio ed è aggiornata in caso di variazione del numero di posti letto precedentemente comunicato e in caso di cessazione dell'attività di locazione turistica.
Si ricorda che chi offre in locazione turistica un alloggio, dopo aver effettuato la comunicazione, è tenuto a:
- Acquisire, indicare ed esporre il CIN (vedi tutte le informazioni);
L'istanza per ottenere il CIN deve essere effettuata dai locatori, che hanno già presentato la comunicazione nella Banca dati provinciale DTU Alloggi, al Ministero del Turismo (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it ):- entro il 31 dicembre 2024 per le comunicazioni con rilascio CIPAT effettuate antecedentemente alla data del 2 novembre 2024;
- immediatamente per le comunicazioni effettuate dal 2 novembre 2024.
Si ricorda che l’interoperabilità tra la Banca dati provinciale DTU Alloggi e la Banca Dati Nazionale (BDSR) è asincrona e pertanto l’istanza di CIN in BDSR dovrà essere effettuata il giorno successivo alla comunicazione in banca dati provinciale.
- Contattare la Questura di Trento (0461/899700 - 0461/899701 - upgsp.tn@poliziadistato.it) che provvederà all'emissione delle credenziali per l'attivazione dell'invio telematico delle generalità dei propri ospiti al portale Weballoggiati della Pubblica Sicurezza (D.M. 7 gennaio 2013). Si ricorda che il mancato invio dei dati comporta una violazione penale, ai sensi degli artt. 17 e 109 T.U.L.P.S.; (vedi informazioni e istruzioni);
- Comunicare le informazioni di arrivi e partenze degli ospiti ai fini della dichiarazione ISTAT collegandosi al portale www.alloggituristici.provincia.tn.it e selezionando dal MENU SERVIZI - dichiarazione ISTAT (info e istruzioni) oppure contattare la locale Azienda per il Turismo dove è censito l'alloggio (vedi elenco referenti ISTAT);
- Riscuotere l’imposta di soggiorno. L'importo che il locatore dovrà applicare al turista è di Euro 1,00 a persona per pernottamento per un massimo di 10 giorni consecutivi presso il medesimo alloggio. Per maggiori informazioni consultare il sito di Trentino Riscossioni spa alla sezione dedicata e la relativa Guida all'imposta di soggiorno provinciale;
- Pubblicare il Codice Identificativo Turistico Provinciale (CIPAT) nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell’offerta, effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo utilizzato fino all'ottenimento del CIN.
Casi particolari
La comunicazione NON riguarda gli alloggi classificati in altre tipologie ricettive, quali ad esempio le "case e appartamenti per vacanze" di cui all'articolo 34 della legge, né le cosiddette "seconde case" cioè le case in disponibilità del proprietario e non collocate sul mercato della locazione turistica.
Ulteriori informazioni sono disponibili nelle FAQ - alloggi turistici.
NOVITA'
Obbligo di Codice CIN per strutture ricettive: scadenza entro 60 giorni dal 3 settembre 2024
Dal 3 settembre 2024, tutte le strutture ricettive italiane, comprese quelle alberghiere, extra-alberghiere, gli alloggi per uso turistico, i campeggi e i rifugi alpini, dovranno dotarsi di un Codice Identificativo Nazionale (CIN). Questo codice, obbligatorio anche per chi gestisce strutture in forma non imprenditoriale, dovrà essere richiesto entro un periodo di 60 giorni.
Il CIN è destinato a identificare ufficialmente le strutture ricettive e gli immobili adibiti a locazioni brevi o per finalità turistiche. Una volta ottenuto, il codice dovrà essere chiaramente indicato in ogni annuncio pubblicitario, sia online che offline, e visibilmente esposto all’esterno della struttura.
Il mancato rispetto di questa normativa comporterà sanzioni e potrà portare alla cancellazione o alla mancata pubblicazione degli annunci online.
Per richiedere il CIN, è necessario accedere al portale dedicato (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/) utilizzando SPID o CIE. Durante la procedura, sarà richiesto di inserire i dati catastali dell’immobile.
Nota:
devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili, tutte le unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ovvero per finalità turistiche, senza fornitura di servizi aggiuntivi, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, anche se l’attività è stata avviata prima della data di applicazione dell’art-13, D.L. 145/2023. Sono, invece, esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.
Novità dal 18/10/2024
Nuova formulazione dell'articolo 28 ter del regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7:
“Art. 28 ter Comunicazione degli alloggi per uso turistico
1. La comunicazione degli alloggi per uso turistico prevista dall’articolo 37 bis della legge provinciale è presentata prima di offrire in locazione ai turisti i predetti alloggi.
2. La comunicazione indica il numero di posti letto presenti nell’alloggio, le caratteristiche e le dotazioni del medesimo. La comunicazione è inviata dall'interessato al comune competente per territorio in via telematica o su apposito modello cartaceo.
3. La comunicazione è aggiornata in caso di variazione del numero di posti letto precedentemente comunicato ed in caso di cessazione dell'attività di locazione turistica.”
Con la sostituzione dell’articolo sopra citato, è stato abrogato il termine dei 30 giorni previsti per poter effettuare la comunicazione degli alloggi per uso turistico e i relativi aggiornamenti che devono essere presentati esclusivamente in caso di variazione del numero dei posti letto precedentemente comunicato ed in caso di cessazione dell’attività. Stante quanto sopra si è reso necessario un intervento di adeguamento informatico del DTU Alloggi e nel contempo è stato aggiornato anche il modulo cartaceo per le comunicazioni degli alloggi.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito del Ministero del Turismo ai seguenti link:
https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/
https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/