Descrizione
Descrizione
La legge provinciale in tema di ricettività turistica prevede l'obbligo per chi offre in locazione turistica case o appartamenti di cui ha la disponibilità a qualsiasi titolo di presentare al comune competente per territorio un'apposita comunicazione e provvedere ai relativi aggiornamenti.
I dati raccolti alimentano una base dati sistematica e completa, dedicata agli alloggi per uso turistico e gestita dal Sistema Informativo del Turismo (DTU-Alloggi).
La comunicazione deve essere presentata online, collegandosi al portale http://www.alloggituristici.provincia.tn.it e autenticandosi nei modi previsti (CPS, CNS, SPID).
Vincoli
L'omessa o incompleta presentazione della comunicazione o degli aggiornamenti entro i termini stabiliti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per ciascuna casa o appartamento.
Si ricorda che chi offre in locazione turistica un alloggio, dopo aver effettuato la comunicazione, è tenuto a:
- Acquisire, indicare ed esporre il CIN sul sito https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/(vedi tutte le informazioni);
Solo in caso di locazioni brevi/turistiche esercitate in forma imprenditoriale presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è svolta l'attività.
L’articolo 13-ter, comma 8, del D.L. n. 145/2023 ha introdotto tale obbligo in capo a chiunque, direttamente o tramite intermediario, eserciti, in forma imprenditoriale, l’attività di locazione per finalità turistiche o locazione breve di durata inferiore a 30 giorni (ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 50/2017 conv. con modificazioni in legge n. 96/2017).L’obbligo di presentazione della SCIA sussiste anche qualora operi la presunzione di imprenditorialità dell’attività per chi offra in locazione breve più di due appartamenti per ciascun periodo d'imposta conformemente a quanto sancito dall’art. 1, comma 595, della legge n. 178/2020, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»
L’esercizio della locazione breve/turistica in forma imprenditoriale è comunque subordinato alla comunicazione di cui all'art. 37 bis della l.p. n. 7/2002, con conseguente registrazione dell’alloggio nella Banca dati provinciale DTU-alloggi. Per la corretta creazione dell'anagrafica dell'impresa o della società il locatore deve rivolgersi direttamente al Comune territorialmente competente. A tal fine potrà utilizzare il modello cartaceo scaricabile dalla sezione modulistica.
Il giorno successivo a tale registrazione il locatore deve collegarsi alla Banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) per l’ottenimento del CIN e quindi presentare la SCIA al SUAP territorialmente competente.
- Contattare la Questura di Trento (dipps183.00i0@pecps.poliziadistato.it - 0461/899701) la quale provvederà alla creazione di un account per l’accesso al portale Servizio Alloggiati ai fini dell'invio telematico delle generalità delle persone alloggiate (D.M. 7 gennaio 2013). Si ricorda che il mancato invio dei dati comporta una violazione penale, ai sensi degli artt. 17 e 109 T.U.L.P.S.; (vedi informazioni e istruzioni);
- Comunicare le informazioni di arrivi e partenze degli ospiti ai fini della dichiarazione ISTAT collegandosi al portale www.alloggituristici.provincia.tn.it e selezionando dal MENU SERVIZI - dichiarazione ISTAT (info e istruzioni) oppure contattare la locale Azienda per il Turismo dove è censito l'alloggio (vedi elenco referenti ISTAT);
- Riscuotere l’imposta di soggiorno. L'importo che il locatore dovrà applicare al turista è di Euro 1,00 a persona per pernottamento per un massimo di 10 giorni consecutivi presso il medesimo alloggio. Per maggiori informazioni consultare il sito di Trentino Riscossioni spa alla sezione dedicata e la relativa Guida all'imposta di soggiorno provinciale;
A chi è rivolto
A coloro che hanno la disponibilità a qualsiasi titolo di appartamenti o case e intendono locare a turisti.
Come fare
La comunicazione deve essere presentata online, collegandosi al portale http://www.alloggituristici.provincia.tn.it e autenticandosi nei modi previsti (SPID/CIE/CPS/CNS/EIDAS) Per comunicare la cessazione dell'attività di locazione turistica, cliccare sul tasto 'disattiva' nei dettagli dell'anagrafica dell'alloggio.
I cittadini che non possono inoltrare la comunicazione online possono compilare il modello cartaceo e consegnarlo al comune di competenza oppure presentare la comunicazione attraverso la propria organizzazione turistica locale (Aziende per il turismo - APT).
In caso di locazione breve/turistica svolta in forma imprenditoriale, per la corretta creazione dell'anagrafica dell'impresa o della società il locatore deve rivolgersi direttamente al Comune territorialmente competente. A tal fine potrà utilizzare il modello cartaceo scaricabile dalla sezione modulistica.
Casi particolari
La comunicazione NON riguarda gli alloggi classificati in altre tipologie ricettive, quali ad esempio le "case e appartamenti per vacanze" di cui all'articolo 34 della legge, né le cosiddette "seconde case" cioè le case in disponibilità del proprietario e non collocate sul mercato della locazione turistica.
Cosa serve
Documentazione da presentare
Nella comunicazione vengono richiesti i dati catastali dell'alloggio (Comune Catastale, particella edificiale, subalterno e codice fiscale del proprietario) ed è obbligatorio indicare un indirizzo di posta elettronica.
Modulistica
Tempi e scadenze
La comunicazione deve essere presentata prima di offrire in locazione turistica l'alloggio ed è aggiornata in caso di variazione del numero di posti letto precedentemente comunicato e in caso di cessazione dell'attività di locazione turistica.
Note operative sul DTU - Alloggi (Data Entry Turismo della PAT) dal 21/10/2026
- ad avvenuta comunicazione di cessazione dell’attività di locazione turistica, il locatore che intenda riprendere l’attività per il medesimo alloggio dovrà presentare una nuova comunicazione di messa in disponibilità turistica registrando ex novo l’alloggio e richiedendo al Ministero del Turismo l’attribuzione di un nuovo codice CIN. Non sarà più possibile attivare e disattivare più volte lo stesso alloggio.
- l’alloggio per uso turistico per il quale il locatore ha presentato la comunicazione di cessazione attività in DTU-Alloggi verrà registrato, in BDSR, con lo stato attività “inattiva” (prima erano sospesi).
- la creazione, in DTU-Alloggi, dell’anagrafica del locatore imprenditoriale persona giuridica o impresa individuale è demandata unicamente all’operatore comunale. A seguito dell'implementazione del nuovo aggiornamento di sistema, l’operatore comunale potrà creare l’anagrafica della “impresa individuale”. Per quanto concerne la trasmissione dei dati in interoperabilità dal DTU-Alloggi alla BDSR: - gli alloggi il cui locatore è una “persona giuridica” verranno trasmessi in BDSR con il campo “tipo persona” valorizzato a “giuridica”; - gli alloggi il cui locatore è una “impresa individuale” verranno trasmessi in BDSR con il campo “tipo persona” valorizzato a “fisica con p.iva”.
- posto che la comunicazione degli alloggi per uso turistico può essere inviata dall'interessato al comune competente per territorio sull’apposito modello cartaceo, l'operatore comunale provvede a registrare la comunicazione in DTU-Alloggi, riportando la “data comunicazione” indicata sul modello cartaceo (o la data di acquisizione a protocollo comunale della medesima). Per tale operazione, l’operatore comunale avrà a disposizione un periodo massimo di 15 giorni.
Tra gli allegati mettiamo a disposizione l'opuscolo informativo realizzato da Amambiente per la corretta gestione dei rifiuti nel caso degli affitti brevi.